Sentenza Corte di Cassazione 1954 del 2012
Nessun indennizzo al professionista nel caso di revoca dell’incarico
Se la Pubblica Amministrazione revoca un incarico di progettazione, non è tenuta a corrispondere al professionista un indennizzo per il mancato guadagno, ma deve solo pagare il corrispettivo per il lavoro svolto fino alla cessazione del contratto. Sono le conclusioni cui è giunta la Cassazione con la sentenza 19524/2012, depositata nei giorni scorsi.
La Cassazione si è pronunciata sul caso di tre ingegneri ai quali la Provincia di Caltanissetta aveva prima affidato e successivamente revocato l'incarico di redigere il progetto esecutivo per il completamento del secondo stralcio funzionale di una strada.
La revoca era avvenuta dopo la redazione e la consegna degli elaborati a causa di un presunto inadempimento dei progettisti, provocando il ricorso da parte dei professionisti.
Durante l'iter giudiziale, il Tribunale ordinario di Caltanissetta ha respinto il ricorso e considerato concluso il contratto per inadempimento da parte dei progettisti, che avevano presentato gli elaborati in ritardo, con una spesa pari a circa il triplo dell'importo pattuito con l'Amministrazione. Successivamente, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha condannato la Provincia al pagamento di 300 mila euro perché non esisteva nessuna causa per la risoluzione del contratto. A detta della Corte, infatti, il ritardo non era dipeso da una colpa dei progettisti, ma dal committente.
Contro questa decisione i professionisti hanno però presentato un nuovo ricorso, sottolineando che la Corte avrebbe dovuto liquidare le spese sostenute e il compenso loro spettante sulla base delle tariffe professionali allora esistenti. La richiesta è stata però respinta durante l'ultimo grado di giudizio. Secondo la Cassazione, i progettisti si erano appellati alle norme sull'equo compenso, che prevedono il pagamento del corrispettivo per l'opera prestata ed escludono le indennità per il mancato guadagno.