Da un chiarimento fornito dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco emerge che i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, 31 dicembre 2021).
Allegati:
- 1196_21 Circolare 100- Proroga scadenza- ultimo aggiornamento
- 1196_All. dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE(U).0015826.21-10-2021.pdf
-Circolare n.86_924_2021 - Scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio - aggiornamenti-Leggi la Circolare