Chiarimenti del TAR sulle competenze dei geologi
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha presentato e vinto il ricorso al TAR di Roma che, con la Sentenza n. 3757/2012, ha stabilito che la normativa professionale vigente indica che le attività relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito sono specifiche dell'attività di geologo.
Pertanto questo tipo di prove non rientra nella disciplina che regola la professione degli architetti e sono comprese solo in parte nelle norme sulle attività degli ingegneri. Inoltre, ancora a difesa dell'attività del geologo, il TAR di Roma con la Sentenza n. 3761/2012 ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 7619/STC dell'8 settembre 2010 recante i ''Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito''.
Tale sentenza stabilisce che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni e alle prove in situ. Secondo il TAR queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la Circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato nelle attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo.